La consigliera di parità svolge attività antidiscriminatoria ai sensi dell'articolo 36, d.lgs. 198/2006. Nello svolgimento dei propri compiti è pubblico ufficiale e agisce su delega della lavoratrice o del lavoratore interessato.
Possono rivolgersi alla consigliera dipendenti pubblici e privati che lamentano di aver subito una discriminazione:
- nell’accesso al lavoro
- nell’accesso ai corsi di formazione e aggiornamento professionale
- nelle pari opportunità di progressione di carriera
- nei livelli di retribuzione per lo stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale
- nell’accesso ai diritti che tutelano la maternità
- nella fruizione dei congedi parentali
- nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
- nell'ambiente di lavoro per molestie e molestie sessuali
La consigliera si occupa inoltre di promozione delle pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro per affermare il rispetto del principio di non discriminazione e di parità di trattamento.