Il quadro normativo e la giurisprudenza
Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico (art. 1, comma 137, legge 56/2014).
Nel calcolo della percentuale va considerato anche il sindaco, in quanto componente della giunta.
Prima del 2014, il legislatore era intervenuto in materia di pari opportunità tra uomo e donna con la legge n. 215/2012, che ha modificato alcuni articoli del Testo unico degli enti locali, e con il d.lgs. n. 5/2010, che ha modificato l'art. 1 del Codice delle pari opportunità.
In entrambi i casi, le norme sono state introdotte con la finalità di assicurare, fra l'altro, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia.
Va ricordato che la parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne è un principio fondamentale del nostro ordinamento costituzionale, sancito dagli articoli 3, 49, 51 e 97 della Costituzione.
Inoltre, con il recente dettato normativo che fissa in modo preciso e puntuale la percentuale minima di rappresentanza per ciascun sesso, il legislatore ha voluto trasporre il principio di pari opportunità tra uomo e donna in una norma chiara e inequivocabile. Ne discende che non può ammettersi alcuna deroga generale all'obbligo normativo (Tar Catanzaro, sez. II, n. 1/2015; Tar Calabria, sez. II, n. 867/2017).
Infatti, nel decreto di nomina della giunta, il sindaco è tenuto a:
1. dare conto, anche in sintesi, delle indagini condotte, preordinate ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni di assessore da parte di entrambi i generi, e del loro esito (numero di donne contattate, mancanza nel territorio di donne aventi i requisiti necessari, altro). L'attività istruttoria ha lo scopo di dimostrare che sono stati contemplati i convergenti interessi di rispetto delle scelte politiche e degli equilibri di coalizione e, altrettanto meritevole di tutela, di rispetto del principio della parità di accesso ai pubblici uffici per entrambi i sessi (Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014, punto 3; Tar Catanzaro, sez. II, n. 1/2015; Consiglio di Stato, sez. V, n. 406/2016; Tar Calabria, sez. II, n. 867/2017),
2. motivare in modo adeguato e puntuale le ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità (Consiglio di Stato, sez. V, n. 406/2016; Tar Calabria, sez. II, n. 867/2017).